CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 94
Luogo della pubblicazione.
In vigore dal 30 mar 2001
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-94