Art. 94 · Luogo della pubblicazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. II

Art. 94

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Luogo della pubblicazione.

In vigore dal 30 mar 2001
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-94