CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 94
126 / 3261Luogo della pubblicazione.
In vigore dal 30 mar 2001
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-94