CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. II

Art. 98

Rifiuto della pubblicazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-98

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