CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 101
Matrimonio in imminente pericolo di vita.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purchè gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-101