CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 99
Termine per la celebrazione del matrimonio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-99