CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. III
Art. 103
Atto di opposizione.
In vigore dal 30 mar 2001
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-103