CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. IV
Art. 107
Forma della celebrazione.
In vigore dal 20 set 1975
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli ; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-107