CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 110

Celebrazione fuori della casa comunale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-110

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