CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 113

Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile.

In vigore dal 19 apr 1942
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-113

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