CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 114

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-114

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo