Art. 114 · Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 114

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Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

In vigore dal 19 apr 1942
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'.
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