CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. IV
Art. 114
146 / 3261Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
In vigore dal 19 apr 1942
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'.
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