CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 112

Rifiuto della celebrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-112

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