CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. IV
Art. 108
Inapponibilità di termini e condizioni.
In vigore dal 19 apr 1942
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-108