CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 106

Luogo della celebrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-106

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo