Art. 106 · Luogo della celebrazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. IV

Art. 106

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Luogo della celebrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-106