CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. V

Art. 115

Matrimonio del cittadino all'estero.

In vigore dal 30 mar 2001
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-115

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