CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 120

Incapacità di intendere o di volere.

In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-120

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