CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 120
Incapacità di intendere o di volere.
In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-120