CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 123
Simulazione.
In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-123