CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 127
Intrasmissibilità dell'azione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-127