CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 127

Intrasmissibilità dell'azione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-127

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo