Art. 127 · Intrasmissibilità dell'azione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 127

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Intrasmissibilità dell'azione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-127