CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 127
159 / 3261Intrasmissibilità dell'azione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-127