CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 126
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-126