CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VII
Art. 131
Possesso di stato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-131