CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 136
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-136