CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 136

Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-136

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