Art. 136 · Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 136

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Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-136