CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VII

Art. 133

Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-133

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