CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VII
Art. 133
166 / 3261Prova della celebrazione risultante da sentenza penale.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-133