CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 137
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni.
In vigore dal 19 apr 1942
È punito con l'ammenda da lire trecento a lire duemila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-137