CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 138
Altre infrazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
È punito con l'ammenda stabilita nell' l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-138