CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IV

Art. 143

Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

In vigore dal 20 set 1975
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-143

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