CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo IV
Art. 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
In vigore dal 20 set 1975
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-144