Art. 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
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La norma stabilisce che i coniugi devono decidere insieme l'impostazione generale della vita familiare. La scelta della residenza comune deve essere concordata tenendo conto sia delle necessita' personali di ciascun coniuge sia dei bisogni prioritari dell'intera famiglia. Inoltre, una volta stabilito l'indirizzo comune, ciascun coniuge ha autonomamente il potere di metterlo in pratica.
La norma mira a garantire l'uguaglianza e la collaborazione tra i coniugi nella gestione e nell'organizzazione della vita comune e della famiglia.
La norma si applica a entrambi i coniugi.
Due coniugi devono scegliere in quale citta' vivere per conciliare il lavoro di entrambi e la scuola dei figli. Dopo aver valutato insieme le varie necessita', concordano la nuova residenza e uno di loro procede a firmare il contratto di locazione per dare attuazione all'accordo preso.
L'articolo 144 e' stato modificato dall'articolo 26, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.