Art. 144 · Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IV

Art. 144

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Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.

In vigore dal 20 set 1975
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-144