CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IV

Art. 146

Allontanamento dalla residenza familiare.

In vigore dal 20 set 1975
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall' è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli , terzo comma, e 147.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-146

In sintesi

La norma stabilisce che il coniuge che si allontana dalla casa familiare senza una valida ragione e rifiuta di rientrarvi perde temporaneamente il diritto all'assistenza morale e materiale. Tuttavia, presentare una domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresenta una giusta causa per allontanarsi. Infine, per garantire il rispetto dei doveri economici verso la famiglia e i figli previsti dalla legge, il giudice ha la facoltà di disporre il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i doveri di convivenza e solidarietà tra coniugi, sanzionando l'abbandono ingiustificato della casa coniugale e garantendo il rispetto degli obblighi familiari ed economici.

A chi si applica

Si applica ai coniugi e, in particolare, al coniuge che si allontana o intende allontanarsi dalla residenza familiare.

Esempio pratico

Un coniuge decide di andarsene di casa improvvisamente senza alcuna valida ragione e si rifiuta categoricamente di fare ritorno. In questo caso, viene sospeso il suo diritto a ricevere assistenza morale e materiale dall'altro coniuge, e il giudice può ordinare il sequestro di suoi beni per garantire il mantenimento della famiglia e dei figli.

Adempimenti e conseguenze

Sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che si allontana senza giusta causa e rifiuta di rientrare; possibilità per il giudice di disporre il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi per garantire gli obblighi di legge.

Cosa è cambiato

L'articolo 146 è stato modificato dall'articolo 28, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Domande frequenti

Cosa succede se un coniuge va via di casa senza una giusta causa e non vuole tornare?Nei suoi confronti viene sospeso il diritto all'assistenza morale e materiale da parte dell'altro coniuge, e il giudice può ordinare il sequestro dei suoi beni per tutelare gli obblighi verso la famiglia.
Chiedere la separazione o il divorzio giustifica l'allontanamento dalla casa familiare?Sì, la presentazione della domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce per legge una giusta causa di allontanamento.
Il giudice può intervenire sul patrimonio del coniuge che si è allontanato?Sì, secondo le circostanze, il giudice può ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi nella misura necessaria a garantire l'adempimento degli obblighi di contribuzione e mantenimento.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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