Art. 146
Allontanamento dalla residenza familiare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-146
Allontanamento dalla residenza familiare.
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La norma stabilisce che il coniuge che si allontana dalla casa familiare senza una valida ragione e rifiuta di rientrarvi perde temporaneamente il diritto all'assistenza morale e materiale. Tuttavia, presentare una domanda di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio rappresenta una giusta causa per allontanarsi. Infine, per garantire il rispetto dei doveri economici verso la famiglia e i figli previsti dalla legge, il giudice ha la facoltà di disporre il sequestro dei beni del coniuge che si è allontanato.
La norma mira a tutelare i doveri di convivenza e solidarietà tra coniugi, sanzionando l'abbandono ingiustificato della casa coniugale e garantendo il rispetto degli obblighi familiari ed economici.
Si applica ai coniugi e, in particolare, al coniuge che si allontana o intende allontanarsi dalla residenza familiare.
Un coniuge decide di andarsene di casa improvvisamente senza alcuna valida ragione e si rifiuta categoricamente di fare ritorno. In questo caso, viene sospeso il suo diritto a ricevere assistenza morale e materiale dall'altro coniuge, e il giudice può ordinare il sequestro di suoi beni per garantire il mantenimento della famiglia e dei figli.
Sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che si allontana senza giusta causa e rifiuta di rientrare; possibilità per il giudice di disporre il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi per garantire gli obblighi di legge.
L'articolo 146 è stato modificato dall'articolo 28, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.