CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo IV
Art. 146
179 / 3261Allontanamento dalla residenza familiare.
In vigore dal 20 set 1975
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall' è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli , terzo comma, e 147.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-146