CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo V

Art. 150

Separazione personale.

In vigore dal 20 set 1975
È ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-150

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