CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo V
Art. 150
Separazione personale.
In vigore dal 20 set 1975
È ammessa la separazione personale dei coniugi.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-150