CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo IV
Art. 147
Doveri verso i figli.
In vigore dal 7 feb 2014
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-147