CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 140
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
In vigore dal 20 set 1975
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell', l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-140