CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 140

Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

In vigore dal 20 set 1975
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell', l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-140

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo