Art. 140 · Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VIII

Art. 140

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Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.

In vigore dal 20 set 1975
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell', l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-140