CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VIII
Art. 140
173 / 3261Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
In vigore dal 20 set 1975
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell', l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-140