CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo IV
Art. 143
176 / 3261Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
In vigore dal 20 set 1975
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-143