CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VII
Art. 130
Atto di celebrazione del matrimonio.
In vigore dal 19 apr 1942
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-130