CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 129

Diritti dei coniugi in buona fede.

In vigore dal 20 set 1975
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-129

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