Art. 129 · Diritti dei coniugi in buona fede.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 129

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Diritti dei coniugi in buona fede.

In vigore dal 20 set 1975
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-129