CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 129
161 / 3261Diritti dei coniugi in buona fede.
In vigore dal 20 set 1975
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-129