CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 125

Azione del pubblico ministero.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-125

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