Art. 125 · Azione del pubblico ministero.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 125

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Azione del pubblico ministero.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-125