CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 125
157 / 3261Azione del pubblico ministero.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-125