Art. 123 · Simulazione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. VI

Art. 123

155 / 3261

Simulazione.

In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-123