CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. VI
Art. 123
155 / 3261Simulazione.
In vigore dal 20 set 1975
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-123