CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. V
Art. 115
147 / 3261Matrimonio del cittadino all'estero.
In vigore dal 30 mar 2001
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-115