CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. III
Art. 103
135 / 3261Atto di opposizione.
In vigore dal 30 mar 2001
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-103