Art. 103 · Atto di opposizione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. III

Art. 103

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Atto di opposizione.

In vigore dal 30 mar 2001
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-103