CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo III›Sez. II
Art. 99
131 / 3261Termine per la celebrazione del matrimonio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-99