Art. 99 · Termine per la celebrazione del matrimonio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. II

Art. 99

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Termine per la celebrazione del matrimonio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-99