Art. 92 · Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. I

Art. 92

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Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli , numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell', quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-92