Art. 88 · Delitto.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo IIISez. I

Art. 88

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Delitto.

In vigore dal 19 apr 1942
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
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