CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo II
Art. 82
Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico.
In vigore dal 19 apr 1942
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-82